Studio Immobiliare Musco

nulla
è dovuto per intermediazione
a chi non è regolarmente iscritto all' albo degli agenti immobiliari.
Somme eventualmente percepite devono essere prontamente restituite.
legge 39/89
Da notare che
vige l' assoluta incompatibilità di iscrizione all' albo di soggetti già iscritti in altri albi professionali,
ad. esempio
geometri, avvocati, ragionieri e simili. Pertanto nulla è dovuto loro a titolo di intermediazione.
legge 39/89 

 come difendersi da tali infondate pretese