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nulla
E' dovuto per intermediazione a
chi non é regolarmente iscritto all' albo degli
agenti immobiliari. Somme eventualmente percepite
devono essere prontamente restituite. legge
39/89 Da
notare che vige l' assoluta incompatibilità
di iscrizione all' albo di soggetti già iscritti
in altri albi professionali, ad. esempio geometri,
avvocati,
ragionieri e simili.
Pertanto nulla
é dovuto
loro a titolo di intermediazione. legge
39/89
come
difendersi da tali infondate pretese
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