BREVE GUIDA ALL’ACQUISTO DELLA CASA
Che tipo di abitazione
Avete deciso di acquistare una casa.
Vediamo gli aspetti più
importanti da controllare sotto il profilo tecnico- legale. Non fatevi scrupolo
a chiedere la documentazione che vi indichiamo. State investendo parecchi soldi
e dovete avere la certezza di non incappare in brutte sorprese.
1) Accertarsi che l’abitazione sia stata costruita regolarmente. Se
non è recente ed è stata venduta e acquistata più volte, certamente è regolare.
Se è stata costruita da pochi anni, il proprietario è sicuramente in possesso
della concessione edilizia e del certificato di abitabilità.
2) Se l’abitazione è stata costruita abusivamente, accertarsi che il
proprietario abbia presentato a suo tempo la domanda di condono edilizio e che
sia in possesso della concessione a sanatoria rilasciata dal Comune. Senza
questo documento il notaio non stipula il rogito.
3) Se l’abitazione è di nuova
costruzione sarà lo stesso costruttore a mostrarvi la documentazione che
dimostra la regolarità dell’edificio. In caso contrario, chiedete al venditore copia della concessione edilizia e di poter
visionare il progetto approvato dal Comune. Se trovate resistenze, diffidate,
ma soprattutto non acquistate un immobile se non risulta accatastato come
abitazione. Talvolta i locali all’ultimo piano o al piano terreno
corrispondono, sul progetto originario, a magazzini o soffitte. Costruttori
senza scrupoli li trasformano in appartamenti ma sul rogito figurerebbero come
soffitte o magazzino. Quindi, vi trovereste a pagare un magazzino al prezzo di
un appartamento, con conseguenze spiacevoli: non potrete farvi allacciare né
gas né elettricità, e vi trovereste in mano un immobile senza valore e senza
possibilità di essere sanato.
4) Verificare che non vi siano ipoteche sull’abitazione, cioè che il
proprietario non abbia contratto debiti offrendo come garanzia il proprio
appartamento, facendo una visura ipotecaria alla conservatoria dei registri
immobiliari. In presenza di ipoteche occorrerà comportarsi come suggeriamo nel capitolo “Le
fasi della compravendita” al punto 6).
5) Prima di stipulare l’atto di
compravendita, chiedere all’ amministratore dello stabile, mostrando il
compromesso, una dichiarazione da cui risulti che da parte del venditore
non vi sono debiti nei confronti del Condominio. In caso contrario, il
Condominio potrà rivalersi sull’acquirente.
6) Accertarsi che il venditore abbia la titolarità per vendere: se non
è l’unico proprietario è necessaria la certezza che tutti vogliono vendere. Ciò
vale nei casi di società, di comproprietà e di comunione dei beni tra coniugi.
7) V’è anche un altro aspetto
da considerare: la provenienza
dell’appartamento, in particolar modo nei casi in cui sia pervenuto al
venditore per eredità o per donazione.
Qualsiasi erede, ritenendosi
trattato in modo sperequato dalla ripartizione ereditaria, ha tempo dieci anni,
dal decesso di chi ha lasciato l’eredità o la donazione, per far valere i suoi
diritti,
chiedendo che il valore
dell’appartamento venga considerato all’interno del cumulo ereditario. In tali
situazioni, correte il grosso rischio di essere costretti a vendere l’
appartamento o a risarcire per l’equivalente valore gli eredi ricorrenti. Pur
potendovi rivalere su chi vi ha venduto l’appartamento, starete tranquilli
soltanto se il venditore deposita presso il notaio la somma della
compravendita. In tal modo gli eredi avranno a disposizione il valore
equivalente e non avrete problemi.
8) Se a vendere è una società (costruttore, cooperativa, società immobiliare,
o comunque un privato con attività imprenditoriale) che fallisce entro due anni
dalla vendita, il curatore fallimentare potrebbe revocare (cioè “annullare”) la
compravendita ed iscrivere l’acquirente nell’albo dei creditori del fallito.
Insomma, verificate lo stato di salute economico dell’imprenditore. Nel 2005 è
entrato in vigore il cosiddetto “Pacchetto di garanzie” a tutela degli
acquirenti. La normativa obbliga il costruttore a rilasciare gratuitamente una
fideiussione sugli acconti versati dall’acquirente
e a sottoscrivere una polizza
decennale a garanzia dei gravi rischi dell’immobile. L’obbligo, tuttavia, vige
per coloro che vendono l’immobile prima della sua ultimazione, cosicché molti
costruttori vendono l’appartamento dopo averlo ultimato e quindi non sono
obbligati a prestare le garanzie illustrate.
Il valore dell'appartamento
E’ buona norma informarsi sui valori medi della zona, in modo da poter
immediatamente avviare la trattativa col venditore, tenendo presenti le
condizioni oggettive del palazzo e dell’unità immobiliare.
Per valore medio s’intende il
costo al mq per un appartamento in normali condizioni manutentive.
Spesso, chi vende, si informa
sull’andamento del mercato, moltiplica il valore per la superficie complessiva
e formula la richiesta, senza tener conto che il valore può variare, al ribasso
o al rialzo, in relazione alla tipologia dell’appartamento, all’esposizione,
alla finiture, allo stato degli infissi e dei pavimenti, delle mura e dei
servizi igienici, alla condizione dello stabile nel suo complesso.
Di norma, chi vende tende a
lucrare il prezzo più alto possibile, spesso superiore a quello di mercato.
Quindi, una cosa è il prezzo richiesto, altra il prezzo effettivo di vendita.
La superficie considerata per la vendita è quella commerciale,
che viene calcolata come segue: la superficie netta dell’appartamento, il 100%
della superficie delle mura perimetrali e interne, il 50% della superficie di
mura in comune con altri appartamenti.
Altre superfici vanno considerate orientativamente come segue:
Balconi e terrazze scoperti 25% - 50% della superficie
Balconi e terrazze coperti
chiusi su 3 lati 35% -50% della superficie
Patii e porticati 35% -50% della
superficie
Verande 60% della superficie
Giardino esclusivo di
appartamento 15% della superficie
Giardino di ville e villini 10%
della superficie
Cantine e soffitte non
abitabili 10% della superficie
Cantine e soffitte abitabili
25% - 50% della superficie
Elementi di decremento o incremento del prezzo sono i seguenti:
Piano seminterrato - 30%
Piano terra - 20%
Piano terra con giardino - 15%
Piano 2° senza ascensore - 5%
Dal terzo piano in poi senza
ascensore - 10% per ogni piano
Piano attico + 20%
Abitazione con più bagni + 5%
Riscaldamento autonomo + 5%
Assenza di riscaldamento - 5%
Impianto elettrico non conforme
- 5%
Nota: Poiché sul libero mercato
non esistono valori oggettivi assoluti e vale l’accordo tra le parti, le
indicazioni che forniamo, insieme ai suggerimenti seguenti, servono a dare
l’idea di quelli che possono essere gli elementi di trattativa.
L’appartamento affittato subisce una svalutazione del prezzo
medio al mq compresa fra il 20% e il 30%.
Le condizioni del palazzo
Lo stato manutentivo di un
palazzo è visibile a chiunque, ma lavori da eseguire o difetti nella struttura,
che vi impegneranno economicamente dopo l’acquisto, sfuggono al colpo d’occhio.
Informatevi se vi sono problemi
di statica, se sono stati eseguiti gli adeguamenti dell’impianto elettrico e
termico e quelli relativi alla prevenzione incendi. Così come consigliamo di
accertarvi, se vi è impianto di riscaldamento centralizzato, che l’Assemblea
dei condomini non ne abbia già deliberata la disattivazione e la conseguente
installazione di impianti autonomi.
La necessità di rilevanti
lavori di manutenzione o ristrutturazione, l’adeguamento degli impianti alle
norme di sicurezza, l’installazione di un impianto autonomo di riscaldamento
rappresentano elementi di trattativa.
Identici elementi di
valutazione sono rappresentati dalla presenza o meno del gas metano, dell’acqua
diretta, della rete fognante.
Le
condizioni dell'appartamento
Per quanto concerne l’interno
dell’appartamento, il colpo d’occhio ha la sua parte, e di esso bisognerà
fidarsi, a meno che non si intenda spendere qualche lira per farlo visionare da
un tecnico (architetto, ingegnere, geometra).
Non conviene, invece, risparmiare
sul tecnico o fidarsi di quanto vi viene detto se notate crepe diffuse e
vistose sulle pareti o sui soffitti. Il tecnico sarà in grado di valutare se si
tratta di semplici crepe dovute all’assestamento del palazzo o di segnali
d’allarme per la statica.
La pavimentazione e le
piastrellature in bagno e in cucina devono essere integre e stabili. Infatti,
se ci fossero elementi rotti potrebbe risultare difficile sostituirli
parzialmente reperendo sul mercato un prodotto fuori produzione.
Più semplice controllare lo
stato d’uso del parquet. Se installato da molto tempo si presenterà con un
manto di consumo difforme e con elementi instabili.
Più delicata la valutazione
dell’impianto elettrico. Fermo restando quanto già detto rispetto agli obblighi
di adeguamento alle norme di sicurezza, un impianto ultraventennale ha
necessità d’essere sostituito poiché i componenti potrebbero aver perso
capacità d’isolamento.
Nelle costruzioni recenti, il
costruttore fornisce all’acquirente anche la piantina dell’impianto elettrico.
Per i vecchi appartamenti si cerchi di ricostruire il tracciato di massima con
l’aiuto del venditore. Vi tornerà utile se necessiteranno interventi parziali o
totali. Un buon elettricista, comunque, è in grado di individuare per grandi linee
l’allocazione e il passaggio dei fili.
Meno difficile verificare lo
stato manutentivo degli infissi e delle porte. Se sono in legno, già provando a
chiuderli dimostreranno la propria condizione. Da tener presente che
difficilmente un infisso in legno, se difettoso, può essere aggiustato, e il
costo del rifacimento integrale di una finestra o di una persiana è elevato.
Sull’impianto idrico, salvo la
valutazione a vista delle stato dei sanitari, occorre assumere informazioni dai
condomini. Frequenti perdite o infiltrazioni dimostrano che l’impianto è molto usurato e arrugginito, e
richiederà quanto prima d’essere sostituito.
Se molti componenti
dell’abitazione sono consumati e difettosi, fate pesare queste circostanze
nella trattativa. Una maiolica rotta non è una maiolica da sostituire, ma
spesso comporta la sostituzione integrale delle maioliche; una tubazione che
perde causerà le stesse conseguenze.
Quindi, si deve trattare sui
costi degli integrali rifacimenti, e non sul singolo componente da riparare.
Libero o affittato?
Non è un problema da poco,
poiché spesso si acquista un appartamento affittato per la svalutazione che la
circostanza comporta: dal 20 al 30 per cento a seconda della scadenza
contrattuale e dell’affitto pagato dall’inquilino.
Attualmente ci si può trovare
di fronte a due tipi di contratti: un contratto a canone libero con durata di 4
anni più 4, o un contratto a canone agevolato con durata di 3 anni più 2.
Il contratto libero può essere
disdettato alla scadenza dei primi quattro anni solo per necessità, e alla
scadenza degli otto anni per fine locazione. Il contratto agevolato potrà
essere disdettato per necessità solo alla scadenza dei tre anni, e per finita
locazione alla scadenza dei cinque. La disdetta dovrà in tutti i casi essere
inviata sei mesi prima delle rispettive scadenze.
Se in seguito alla disdetta
l’inquilino non rilascia l’appartamento sarete costretti ad iniziare una causa
di sfratto che, a seconda delle circostanze, può durare anni.
Quindi, se avete necessità di
un appartamento per andarci subito ad abitare, evitate di acquistare un
appartamento affittato.
In presenza di inquilino, e
prima di impegnarvi per l’acquisto, fatevi dare copia del contratto di affitto
per farlo esaminare da un esperto: potreste scoprire un contratto irregolare o
non disdettato in tempo, col rischio di dover proseguire nella locazione per
molti anni.
Le responsabilità di chi vende
Chi vende deve garantire che l’immobile è esente da vizi tali da
comprometterne l’uso a cui è destinato. Tale garanzia non è assolta
soltanto con una analoga dichiarazione sull’atto notarile, poiché se il
venditore ha in mala fede taciuto la presenza di vizi, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto di vendita oppure la riduzione del
prezzo. Se il palazzo, ad esempio, dovesse crollare dopo brevissimo periodo
dall’acquisto, e si ha prova che il venditore era a conoscenza di tale rischio,
si può chiedere la risoluzione del contratto, e quindi la restituzione delle
somme pagate.
La denuncia dei vizi deve
essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta, e comunque non oltre un anno
dall’acquisto.
In attesa della stipula del
rogito, le parti stabiliscono di norma una rateizzazione nel pagamento, ma il
compratore, in attesa di chiarimenti e certezze, può sospendere il pagamento se
viene a conoscenza o ha il sospetto che l’appartamento è stato nel frattempo
offerto dal venditore come garanzia reale o che su di esso possano far valere
diritti altre persone.
La semplificazione delle
situazioni che posso verificarsi l’abbiamo illustrata nelle pagine precedenti.
Nel caso di un nuovo
appartamento, la garanzia sui vizi occulti, non rilevabili al momento
dell’acquisto, dura due anni e devono essere denunciati al costruttore entro 60
giorni dalla scoperta.
La responsabilità del
costruttore rispetto alle strutture portanti dell’edificio, invece, è decennale
e la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta.
Le fasi della compravendita
Nel compromesso e nell’atto di
compravendita va inserita la “carta d’identità” dell’appartamento.
La compravendita può essere
effettuata a corpo o a misura. Il prezzo concordato sul compromesso, e quindi
sul rogito, può riferirsi alla superficie reale (vendita a misura) oppure a
forfait (vendita a corpo). In genere si indica la vendita “a corpo”. Nella
vendita a misura, una delle parti può chiedere la riduzione o l’integrazione
del prezzo stabilito se, alla consegna, la superficie commerciale risulta superiore
o inferiore anche di un solo ventesimo di quella indicata sul rogito o sul
compromesso.
Nella compravendita è obbligatorio, pena la
nullità, l’atto scritto, con l’elencazione di tutti gli elementi utili ad
individuare l’appartamento: la descrizione e l’ubicazione, nonché la volontà di
vendere e di acquistare e il prezzo concordato.
Sono elementi che il notaio sa
di dover inserire; piuttosto occorre conoscere le fasi precedenti.
Semplici ricevute di pagamento
per caparre e anticipi potrebbero non essere ritenute valide se in esse non vi
è specificato il motivo del versamento e gli estremi dell’appartamento. Perciò,
è necessario mettere per iscritto anche il preliminare di compravendita
(compromesso), che nonrappresenta un passaggio
obbligato per giungere alla stipula dell’atto notarile, ma una garanzia per
l’acquirente. In mancanza del compromesso o della proposta di acquisto, l’
accordo verbale o semplici ricevute di pagamento sono considerate nulle.
Che differenza c’è fra
compromesso e proposta di acquisto? Nel primo caso sono vincolate alla
compravendita ambedue le parti; nel secondo, essendo la proposta firmata solo
dall’ aspirante acquirente, è soltanto questi ad impegnarsi e non il venditore,
che potrebbe ripensarci. Se ciò avvenisse, l’aspirante acquirente ha diritto
alla restituzione delle sole somme versate.
I dati riportati sul compromesso saranno gli
stessi da inserire nell’atto notarile:
1) nome e cognome delle parti,
data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale,
2) descrizione
dell’appartamento, categoria ed estremi catastali, palazzina, scala, piano,
interno, anno di costruzione, garanzie del venditore circa ipoteche, conformità
urbanistiche, abitabilità, morosità condominiali, vincoli, e l’indicazione se
l’appartamento è libero o occupato dal venditore o da un inquilino.
Verificare che l’appartamento
indicato corrisponda effettivamente a quello da voi visitato, controllando che
siano riportati correttamente i dati relativi alla via, al numero civico, alla
scala, al piano e all’interno.
3) Il prezzo pattuito, le
modalità di pagamento, l’ammontare della caparra e di eventuali altri anticipi,
il termine entro il quale sarà stipulato il rogito notarile.
La caparra (in genere dai 2 ai
5 mila €, e comunque proporzionata al valore dell’immobile) può essere
confirmatoria o penitenziale. Con la caparra confirmatoria, se è l’acquirente a
recedere dal contratto perde la caparra; se è il venditore, dovrà restituirla
raddoppiata. Con la caparra penitenziale viene fissata una penale fissa, che
dovrà essere versata senza ulteriori aggravi dalla parte che recede dal
contratto.
4) L’eventuale indicazione del
notaio, che di norma viene scelto dall’acquirente.
5) Se è il venditore ad
occupare l’appartamento, è consigliabile stabilire tempi e modalità del
rilascio, possibilmente prima della stipula del rogito, e subordinando alla
liberazione dell’alloggio il pagamento del corrispettivo di
vendita.
6) Particolare attenzione ad
eventuali ipoteche: è consigliabile inserire sul compromesso una dichiarazione
esplicita del venditore che affermi la libertà dell’appartamento da gravami
ipotecari, servitù, vincoli architettonici e paesaggistici ecc. Se l’immobile
risulta ipotecato, si chiederà lo svincolo, cioè la cancellazione dell’ipoteca.
In caso contrario, in sede di stipula notarile, consigliamo di trattenersi la
cifra corrispondente all’ipoteca, versandola al notaio con la disposizione di
consegnarla al venditore non appena questi avrà ottemperato alla cancellazione
dell’ipoteca.
7) Se vi è trasferimento di
mutuo dal venditore all’acquirente, o nel caso di acquisto da un costruttore,
dev’essere indicato il preciso ammontare del mutuo, gli estremi dell’ultima
cartella pagata, l’eventuale finanziamento. Se le rate di mutuo, in attesa del
frazionamento fra i vari appartamenti dello stabile, vengono pagate
direttamente al costruttore, che pensa poi a versarle alla banca, accertatevi
presso l’Istituto di credito che il versamento sia stato regolarmente eseguito:
talvolta è capitato che il costruttore non abbia versate le rate e la banca si
sia rivalsa sugli acquirenti.
8) Se il rogito notarile sarà
stipulato molto tempo dopo il compromesso, sarà opportuno registrare il
compromesso presso l’ Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari). In tal modo l’acquirente si tutela nei confronti di eventuali
trascrizioni “pregiudizievoli” nei confronti del venditore (ad esempio, un
pignoramento).
L'Agenzia immobiliare
La complessità delle numerose
verifiche su un appartamento da acquistare, e il poco tempo a disposizione,
portano spesso a rivolgersi ad una agenzia immobiliare.
Gli agenti immobiliari
autorizzati sono iscritti alla Camera di Commercio, presso la quale hanno
dovuto sostenere un esame, ed hanno un tesserino di riconoscimento. La legge dispone che nessuna provvigione
sia dovuta ad una persona che pratica la professione abusivamente. L’agente
immobiliare deve, per legge, verificare la provenienza dell’appartamento, la
titolarità, la presenza o meno di vincoli e garantire con opportune clausole il
venditore e l’acquirente. E’ spesso lo stesso agente che si attiva per reperire
un mutuo.
All’acquirente interessato viene fatto firmare, contestualmente
al versamento di una caparra, un impegno\proposta ad acquistare, subordinato
all’accettazione del proprietario. Questi dovrà pronunciarsi entro 8\10 giorni
e se nel frattempo ha incassato (anche tramite l’agenzia) denaro liquido o l’assegno della caparra, la proposta
si intende accettata.
Un agente immobiliare non può
acquistare direttamente appartamenti. Un’agenzia che faccia questo deve far
scattare un campanello d’allarme nel venditore e nel compratore: quasi
sicuramente acquisterà a prezzi stracciati per lucrare su un prezzo di vendita
superiore.
La provvigione a favore
dell’agenzia va corrisposta sia dal venditore che dal compratore. Nessuna legge
stabilisce quanto un agente possa chiedere. Valgono gli usi locali e le
indicazioni della Camera di Commercio, che però non sono vincolanti.
Attualmente, una provvigione che non superi il 3 per cento del prezzo di
vendita rappresenta un’equa richiesta.
Ricordarsi di pretendere la
fattura, poiché le spese di mediazione immobiliare sono deducibili sulla
dichiarazione dei redditi sino ad un massimo di 1.000,00 €.
Il nominativo dell’agente
immobiliare, e il corrispettivo a lui versato, dovranno essere indicati nel
rogito notarile.
Le spese per l'atto e le imposte
Le spese per l’atto di
compravendita (rogito notarile) sono a carico dell’acquirente e sono
percentualmente proporzionali al valore di vendita dell’immobile. Più alto è il
valore dell’immobile più bassa sarà la percentuale richiesta dal notaio, che
può oscillare orientativamente dallo 0,7% al 2%.
Quando si acquista una casa,
l’acquirente è tenuto, inoltre, al pagamento dell’imposta di registro, o
alternativamente dell’Iva, delle imposte ipotecaria e catastale, che vengono
calcolate sul prezzo di vendita, e a seconda della veste giuridica del
venditore, come segue:
VENDITORE - IMPOSTE Acquisto da:
|
Privato
– Impresa “non costruttrice” – Impresa costruttrice o
di
ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei
lavori
|
registro
7%
ipotecaria
2%
catastale
1%
|
|
Impresa
costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4
anni
dall’ultimazione dei lavori
|
Iva 10%
Registro
168 €
Ipotecaria
168 €
Catastale
168 €
|
|
Le agevolazioni per
l’acquisto della prima casa
Quando
si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che
consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle
ordinariamente dovute.
|
|
|
Acquisto
da privati
|
Registro
3%
Ipotecaria
168 €
Catastale
168 €
|
|
Acquisto
da impresa costruttrice (o di ristrutturazione)
entro 4
anni dall’ultimazione dei lavori
|
Iva 4%
Registro
168 €
Ipotecaria
168 €
Catastale
168 €
|
|
Le
agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Acquisto
da impresa non costruttrice
o
Acquisto
da impresa costruttrice (o di ristrutturazione)
oltre 4
anni dall’ultimazione dei lavori
|
Iva
Esente
Registro
3%
Ipotecaria
168 €
Catastale
168 €
|
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”
non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria
e/o dei familiari. Viene agevolato l’acquisto di una casa, quale che sia l’uso
che se ne intende fare, purché sussistano i requisiti che vedremo di seguito.
Le agevolazioni sono
riconosciute in sede di registrazione dell’atto. Esse competono non soltanto
per gli atti a titolo oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma
anche quando l’atto comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto
d’abitazione, uso e usufrutto.
L’acquisto delle pertinenze
Le agevolazioni per la prima
casa spettano allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se
effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle
seguenti categorie catastali:
- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari
classificate nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in
prossimità dell’abitazione principale ma devono essere destinate in modo durevole
a servizio della casa di abitazione.
I requisiti per fruire dei benefici “prima casa”
Il primo requisito
indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa
di abitazione non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di
legni pregiati o intarsiati, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc.
Accertato che si acquisti
un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate
condizioni:
a) l’immobile deve essere
ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende
stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge
la propria attività principale.
b) l’acquirente non deve essere
titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si
trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari,
neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di
diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra
casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Ai contribuenti che non hanno
la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le
condizioni previste e, in particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel
Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
In presenza dei requisiti sopra
elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato
da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e
inabilitati.
Le condizioni di cui alle
lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte
dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si
acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire
nell’atto di acquisto.
Quando si perdono le agevolazioni “prima casa”
L’acquirente decade dai
benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni rese
nell’atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza
nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione
prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che
entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
Le agevolazioni non si perdono
se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un
terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non
di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione
comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi
nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
Come si calcolano le imposte
Le imposte si calcolano sul
valore dell’immobile (base imponibile) dichiarato sul rogito notarile. Nella
vendita tra privati, il valore dell’immobile può corrispondere al valore
catastale, e quindi ad un valore inferiore a quello di mercato, a condizione
che sul rogito venga comunque indicato il valore effettivo della compravendita.
Quando il venditore è una
Società o un privato che agisce nell’esercizio di attività commerciale, il
valore da dichiarare è quello effettivo di mercato.
Come si calcola il valore catastale
Il valore catastale viene
determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i
seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati
appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 60 per i fabbricati delle
categorie A/10 (uffici e studi privati);
- 40,8 per i fabbricati delle
categorie C/1 (negozi e botteghe).
|
Principali categorie catastali
CATEGORIA
- TIPOLOGIA
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A/1
Abitazione di tipo signorile
A/2
Abitazione di tipo civile
A/3
Abitazione di tipo economico
A/4
Abitazione di tipo popolare
A/5
Abitazione di tipo ultrapopolare
|
A/6
Abitazione di tipo rurale
A/7
Abitazione in villini
A/8
Abitazione in ville
A/9
Castelli e palazzi di pregio artistico o storico
A/10
Uffici o studi privati
A/11
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
|
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B/1
Collegi, ospizi, conventi, seminari, caserme ecc.
B/2 Case
di cura ed ospedali
B/3
Prigioni e riformatori
B/4
Uffici pubblici
|
B/5
Scuole, laboratori scientifici
B/6
Biblioteche. Musei, gallerie, accademie ecc.
B/7
Cappelle e oratori
B/8
Magazzini sotterranei per deposito di derrate
|
|
C/1
Negozi e botteghe
C/2
Magazzini e locali di deposito
C/3
Laboratori per arti e mestieri
|
C/4
Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5
Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6
Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7
Tettoie chiuse o aperte
|
Consigli
finali per l’acquisto e i mutui
Prima di procedere all’acquisto
di una casa qualche considerazione pratica.
Il tipo di acquisto, dal
privato o dal costruttore, dipende dal budget finanziario a nostra
disposizione.
Da tener conto che le banche
non finanziano, di norma, per un valore superiore al 70-75% dell’immobile, e
che, di conseguenza, il residuo 30-35% dev’essere disponibile in contanti.
Ci sono banche che erogano
mutui per un ammontare pari al 100% del valore dell’immobile. Ma chi ha un
reddito che non gli ha permesso di accantonare risparmi, difficilmente potrà
permettersi di pagare (su un mutuo quindicennale di 200.000,00 €) rate mensili
pari a 1.600,00 €. Infatti, la rata di
mutuo sopportabile viene calcolata sul 33% del reddito, e quindi una rata di
1.600,00 € presuppone un reddito mensile netto di circa 5.000,00 €.
Occorre cercare gli Istituti di
Credito (rari) che concedono mutui con durata di 25 o 30 anni, tenendo presente
che il mutuo deve essere estinto al compimento dei 75 anni di età del
richiedente.
La via più praticabile è il
ricorso all’acquisto da un costruttore o da una cooperativa. In questi casi, di
norma, viene versato un anticipo e il costo non coperto dal mutuo viene
rateizzato con lo stato di avanzamento dei lavori.
In ogni caso, prima di
procedere all’acquisto impegnandosi con un compromesso, conviene rivolgersi ad
una banca e chiedere (meglio se con una predelibera valida per qualche mese) se
e fino a quale ammontare verrà con certezza erogato il mutuo. Sarà più facile, poi, mettersi alla ricerca
dell’appartamento corrispondente al finanziamento che verrà erogato.
Vediamo quali sono le tipologie dei tassi d’interesse
maggiormente applicate sui mutui:
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Tasso fisso: il
tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
Il mutuo
a tasso fisso e' indicato quando:
- si
vogliono pagare rate uguali e conoscere da subito l’ammontare complessivo del
debito
- si
prevede un aumento dell’inflazione e quindi dei tassi
- il
richiedente è un lavoratore dipendente con uno stipendio medio
Vantaggi:
il mutuo a tasso fisso offre la possibilità di pianificare con certezza il
bilancio familiare, eliminando il rischio legato all'incremento dei tassi.
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Tasso variabile: il
tasso di interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri
specificatamente indicati nel contratto di mutuo (inflazione, aumento del
costo del denaro ecc.).
Il mutuo
a tasso variabile è indicato quando:
- si
vuole rischiare sull’andamento dell’economia
- si
prevede un calo dell’inflazione
- il
richiedente ha un reddito medio alto
- il
mutuo e' di importo elevato.
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Tasso misto: Il
tasso fissato inizialmente può essere modificato alle scadenze e alle
condizioni stabilite nel contratto.
Il tasso
misto è indicato quando:
- si
prevede un andamento al rialzo in un primo periodo e magari un ribasso negli
anni successivi.
- il
richiedente non vuole prendere subito una decisione definitiva sul tipo di
tasso.
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Diverse banche, allo scopo di
attrarre maggiormente la clientela, propongono un tasso d'ingresso, ovvero un tasso promozionale molto basso
applicato per un periodo limitato. Terminato tale periodo, viene applicato il
tasso previsto contrattualmente.
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