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La figura del
Mediatore Professionale
(legge 39/89)
la figura del mediatore - Agente
Immobiliare - si caratterizza
per l'indipendenza, l'autonomia
e la neutralità delle sue attività,
rispetto alle parti. |
-
il
diritto
al pagamento
della
mediazione all'Agente Immobiliare,
sorge quando l'affare sia stato
concluso per effetto del suo
intervento, quando cioè la
conclusione della compravendita
sia in relazione causale con
l'opera di mediazione da lui
svolta. Per il riconoscimento del
diritto alla mediazione, non è
necessario l'intervento
dell'agente Immobiliare fino alla
conclusione del contratto essendo
sufficiente che l'affare possa
ricollegarsi all'opera di
avvicinamento delle parti
contraenti, da parte dello
stesso.
-
L'
Agente Immobiliare ha diritto alla
mediazione da
ciascuna delle
parti. La
percentuale della mediazione e la
proporzione in cui questa è a
carico di ciascuna delle parti, in
mancanza di pattuizione, sono
determinate secondo gli usi e
consuetudini locali.
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come sceglierlo ?
Per prima
cosa, DEVE essere iscritto all' albo,
tenuto presso la Camera di Commercio;
tutti gli altri sono degli "abusivi" e
per Legge niente è dovuto a chi non
è iscritto, e se questi avesse
già percepito del denaro è obbligato
alla restituzione. |
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Diffidare, come sempre nella
vita, degli "incontri occasionali, di
proposte anche via Internet, di
sedicenti agenzie immobiliari che si
nascondono dietro nomi esotici o
sigle, ma che non evidenziano
chi è il
titolare, la sua iscrizione all'
albo,
dei recapiti fissi, ed altre amenità
simili ....
Vi potrete fidare? Beh, la scelta
finale tocca sempre a voi ..., ma se
sono rispettati almeno i requisiti
precedenti, penso proprio di si...
Ricordate che il "vero agente
immobiliare" è responsabile
della correttezza delle operazioni che
svolge, garantisce per le firme
apposte in sua presenza, etc. |
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Aspetti Fiscali della
Compravendita
(Per fornire i dati
aggiornati relativi alle tasse,
imposte, etc.
da considerare ai fini delle
compravendite
immobiliari) |
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La
compravendita |
Soggetti
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Venditore
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Agenzia
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Acquirente
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Venditore
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Il venditore è colui
che mette in vendita
l'oggetto della
compravendita.
Compiti del venditore
sono:
-
GARANTIRE CHE
L'IMMOBILE SIA IN
REGOLA SOTTO IL
PROFILO IPOTECARIO
E
CATASTALE
; ciò significa
che deve fornire
la documentazione
necessaria in
relazione al
titolo di
proprietà
(attenzione se si
tratta di una
donazione: può
essere soggetta a
revoca), licenza o
concessione
edilizia,
certificato di
abitabilità,
regolamento
condominiale (dove
esiste),
certificato
catastale ed
eventualmente
domanda di condono
edilizio (che però
di per sé non è
garanzia di
sanatoria) con le
relative ricevute
di
pagamento.
-
GARANTIRE
L'IMMOBILE DA
VIZI
; il venditore è
responsabile dei
vizi dell'alloggio
e, se taciuti
all'acquirente, ne
deve rispondere
anche davanti al
Tribunale
risarcendo il
danno. A sancire
questa linea è la
sentenza n°
8338/1998 della
Corte di
Cassazione.
Quindi, un grave
difetto, anche
proveniente da
altre proprietà,
se già esistente
al momento della
compravendita, non
può essere
nascosto.
-
GARANTIRE
L'IMMOBILE DA
EVIZIONE
; il termine
indica che il
venditore
garantisce
all'acquirente che
nessun altro può
vantare diritti
sull'immobile in
oggetto. In
sostanza, si deve
trattare di un
immobile di
proprietà
esclusiva, libero
da vincoli,
trascrizioni e
iscrizioni
ipotecarie.
-
GARANTIRE CHE I
COMPROPRIETARI
SIANO
D'ACCORDO
; solo se tutti i
comproprietari
hanno firmato il
contratto sarà
possibile vendere
l'alloggio
(sentenza della
Corte di
Cassazione n°
7481/1993).
L'adesione mancata
da parte di uno
solo dei
comproprietari
blocca tutto il
procedimento,
rendendo possibile
solo risarcimenti.
Anche in caso di
comunione legale
dei beni è
indispensabile che
l'atto sia firmato
da entrambi i
coniugi.
|
Agenzia
|
-
L'agenzia deve
fare sottoscrivere
la PROPOSTA
UNILATERALE DI
ACQUISTO O
VENDITA che ha
la funzione di
garantire l'agente
sulla serietà
dell'incarico
affidatogli.
D'altro canto,
l'agente per
pretendere un
compenso dovrà
risultare iscritto
all'apposito ruolo
dei mediatori
presso la Camera
di
commercio.
-
Il potenziale
acquirente, o
venditore,
dell'immobile
dovrà verificare
l'esclusività o
meno
dell'incarico, la
sua durata,
l'importo della
provvigione e le
eventuali spese da
rimborsare
all'agenzia per le
attività di
pubblicità che,
salvo patto
contrario, possono
essere richieste a
prescindere dalla
conclusione
dell'affare.
-
La provvigione, in
genere, è il 3%
del prezzo della
compravendita e
viene corrisposta
sia
dall'acquirente
sia dal venditore,
ma ricordiamo che,
per favorire la
concorrenza, la
Commissione
antitrust ha per
ora vietato
tariffe minime e
massime da
rispettare. Tale
percentuale va,
dunque, concordata
preventivamente e
nell'ipotesi che
ciò non sia stato
fatto, è possibile
rivolgersi alla
giunta costituita
presso la Camera
di commercio del
luogo nel quale
l'affare viene
concluso.
|
Acquirente
|
|
I compiti
dell'acquirente, oltre
quello di controllare
la documentazione
fornita dal venditore,
riguardano:
-
CONDOMINIO
; il compratore
deve controllare
che le spese
condominiali siano
state regolarmente
pagate perché le
spese insolute del
vecchio
proprietario
gravano anche sul
nuovo
proprietario.
L'acquirente deve
anche ricordarsi
di comunicare
all'amministratore
del condominio il
subentro
nell'appartamento
per evitare di
trovarsi di fronte
a deliberazioni
dell'assemblea dei
condomini alle
quali non è stato
convocato.
-
PROFILO FISCALE
DELL'IMMOBILE
; se l'immobile
proviene da una
successione la cui
imposta non è
stata ancora
pagata, lo Stato
ha il "privilegio"
sull'immobile
stesso; il che, in
caso di mancato
pagamento, può
creare non pochi
problemi
all'acquirente. Lo
Stato ha il
"privilegio" sugli
immobili sia per
le imposte
dirette, sia per
quelle indirette
anche se il bene è
stato trasferito o
venduto ad altri
(Codice Civile,
art. 2771). Il
fisco può
soddisfare i
propri crediti di
Irpef o Irpeg
direttamente sugli
immobili fino ai
redditi relativi
all'anno
antecedente a
quello della
compravendita. Per
l'imposta di
registro tale
limite sale a
cinque anni dalla
data di
registrazione, per
l'Invim il limite
è di cinque anni
dalla data di
presentazione
della
dichiarazione.
Dunque, per
evitare sgradevoli
sorprese,
l'acquirente dovrà
verificare presso
i vari uffici
finanziari e
comunali le
informazioni a
riguardo sia per
verificare
l'avvenuto
pagamento sia per
controllare la
congruità dei
valori
dichiarati.
-
VENDITORE
; se si acquista
da soggetti che
(in ipotesi)
possono fallire
(ad esempio,
costruttori,
commercianti
ecc.), bisogna
dichiarare sempre
l'intero prezzo ed
effettuare la
trascrizione del
compromesso.
Infatti, in caso
di fallimento, i
beni alienati dal
venditore negli
ultimi due anni
possono essere
revocati e
l'acquirente,
divenuto così
creditore, si
insinuerebbe nella
procedura
fallimentare per
l'importo
dichiarato
nell'atto della
compravendita.
-
CONDONO
; non è raro il
caso in cui
sull'immobile
oggetto di
compravendita
penda una domanda
di condono
edilizio. Ciò non
significa che si
debba rinunciare
all'acquisto;
l'importante è
prendere tutte le
precauzioni e
soprattutto
prevedere
esplicitamente
diritti e doveri
delle parti nel
caso in cui la
domanda di
sanatoria venga
respinta
dall'autorità
competente. Non
tutti gli abusi,
infatti, possono
essere sanati e
quindi il rischio
maggiore è di
dover
successivamente
eliminare l'abuso
commesso dal
precedente
proprietario, o di
vedersi
letteralmente
demolire parte del
bene acquistato.
Pertanto, il
rigetto alla
domanda di
sanatoria relativa
ad una costruzione
abusiva, in fase
di contratto
preliminare di
compravendita,
provoca la
risoluzione del
contratto o, se lo
si desidera, la
riduzione del
prezzo, decurtato
delle parti non
condonate.
|
Le
fasi della
compravendita
|
Il compromesso
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|
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|
Quando si decide di
acquistare una casa,
di solito si procede
alla stipulazione del
compromesso (o
contratto
preliminare): un
accordo di base che
obbliga le parti a
sottoscrivere in un
momento successivo il
contratto definitivo o
rogito. Il compromesso
si inserisce a
trattativa
sostanzialmente
conclusa e definita
ma, in genere, è a sua
volta preceduto dalla
cosiddetta proposta
d'acquisto che le
agenzie immobiliari,
di regola, fanno
sottoscrivere
all'acquirente
contestualmente al
versamento di una
piccola caparra al
fine dichiarato di
"fermare l'affare". Il
compromesso -
trascritto o meno che
sia - non produce
l'effettivo passaggio
di proprietà. Dunque,
il venditore rimane
proprietario e
l'acquirente non
diventa tale sino al
contratto
definitivo. |
Contenuto del
compromesso
|
|
|
-
Tale atto deve
contenere una
serie di
importanti
indicazioni: le
caratteristiche
dell'immobile, il
prezzo, eventuali
rateazioni e la
data di consegna
dell'immobile.
Inoltre, in caso
di acquisto con
mutuo bancario,
sarà bene che
l'acquirente
specifichi che i
soldi che si
impegna a versare
provengono dalla
banca in modo da
tutelarsi nel caso
in cui non riesca
a ottenere il
mutuo. In ogni
caso, deve essere
chiara la volontà
di concludere
l'affare.
-
È possibile
inserire, per
maggior cautela,
una formula ampia
con la quale si
prevede la
possibilità di
acquisto anche per
persona da
nominare: così
infatti, se per
motivi di salute o
altro,
l'acquirente non
fosse più nella
condizione di
concludere il
contratto, potrà
intervenire una
diversa persona
senza che il
venditore possa
frapporre
ostacoli.
-
Talvolta le firme
del preliminare da
parte di venditore
e acquirente non
sono apposte sullo
stesso documento.
In questo caso, la
dichiarazione
dell'acquirente
vale come
accettazione di
quella del
proprietario se
rispetta
determinati
requisiti:
tempestività,
conformità
rispetto ai
requisiti
richiesti, forma
dovuta.
|
Caparra
|
|
Quasi sempre, in
occasione del
compromesso,
l'acquirente versa al
venditore una somma di
denaro a titolo di
caparra confirmatoria
, quale manifestazione
reciproca dell'impegno
preso a concludere il
contratto definitivo.
Tale importo non segue
una regola fissa, ma
solitamente è fissato
tra il 10 e il 25% del
prezzo complessivo di
compravendita; in ogni
caso non supera un
terzo del prezzo
concordato.
Se tutto andrà come
previsto, se cioè la
vendita si farà,
quanto pagato a titolo
di caparra sarà
computato quale
acconto del prezzo.
Se sarà inadempiente
il venditore,
l'acquirente avrà
diritto di ottenere il
doppio della caparra
(Codice civile, art.
1385).
Se ad essere
inadempiente fosse
invece l'acquirente,
il venditore potrà
trattenere la caparra,
fatto salvo il
principio che la parte
che vuole adempire può
chiedere
(giudizialmente)
l'esecuzione coattiva
del contratto e quindi
conseguire
materialmente quanto
promesso. |
Mancanza
dell'accordo
|
|
|
|
Nel caso in cui sia il
venditore che il
compratore non siano
d'accordo a stipulare
il contratto
definitivo, non
sorgono problemi, dato
che le parti
manifestano la stessa
intenzione di
sciogliere il
contratto (Codice
civile, art.
1372).
Le parti devono solo
riportare la loro
volontà di annullare
il compromesso in un
atto scritto, nel
quale deve appunto
risultare che
venditore e compratore
concordemente
sciolgono il
preliminare da loro
stipulato, rinunciando
a future
contestazioni. E' il
cosiddetto
scioglimento per mutuo
consenso, che
generalmente viene
riportato nello stesso
compromesso al quale
si riferisce, oppure,
se fatto con atto
separato, contiene
tutti gli elementi
fondamentali presenti
nel compromesso.
Nel caso in cui sia
solo una delle parti a
voler sciogliere il
preliminare, la
situazione si
complica.
Se una sola delle
parti non rispetta gli
impegni presi, per
esempio rifiutandosi
di concludere il
rogito, l'altra parte
risulta danneggiata
nei propri interessi e
la legge prevede dei
rimedi a suo favore:
l'adempimento del
contratto o la
risoluzione del
contratto.
Nel primo caso si
ottiene - previa
instaurazione di un
giudizio -
l'emanazione da parte
del Giudice di una
sentenza costitutiva,
che produce cioè gli
stessi effetti del
contratto non
concluso, in quanto
sostituisce il
consenso della parte
che non ha rispettato
l'impegno.
Nel secondo caso - la
risoluzione del
contratto - il Giudice
dichiarerà lo
scioglimento del
preliminare per
inadempimento della
parte che non ha
voluto stipulare il
contratto definitivo,
e che sarà condannata
anche al pagamento di
una somma di denaro a
titolo di risarcimento
del danno causato
all'altro contraente. |
Rogito
|
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|
|
In base all'art. 1350
del Codice Civile il
rogito deve essere, a
pena di nullità,
redatto per iscritto
con l'intervento di un
notaio a sancire il
passaggio di proprietà
dell'immobile in
cambio del pagamento
della cifra
concordata. |
Il Notaio
|
|
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|
Il notaio è un libero
professionista che lo
Stato investe di una
funzione
essenzialmente
certificativa.
L'obbligo di
rivolgersi al notaio
deriva
dall'impossibilità, in
caso di semplice
scrittura privata, di
procedere alla
trascrizione dell'atto
alla Conservatoria,
formalità alla quale è
connessa la sicurezza
dell'acquisto. Ma,
ancor prima,
l'attività del notaio
(normalmente di
fiducia del
compratore) permette
di accertare, con
visure ipotecarie e
catastali, il corretto
accatastamento e la
presenza o meno di
ipoteche, pignoramenti
e altri diritti di
terze persone estranee
al contratto. Questi
accertamenti sono
obbligatori e il
notaio chiede al
venditore la
documentazione
necessaria (precedenti
contratti, descrizione
catastale e eventuali
atti ipotecari) per
procedere rapidamente
e con certezza ai
controlli.
Anche se il notaio è
responsabile per
l'atto che compie e
per questo motivo è
tenuto ogni volta a
effettuare le
verifiche del caso
(sentenza della Corte
d'appello di Milano n°
1941/1997) è comunque
opportuno per
l'acquirente chiedere
espressamente al
notaio se ha eseguito
tutti gli accertamenti
ipotecari. |
Il prezzo da
indicare
|
|
Nel momento della
stipulazione del
rogito, sia il
compratore che il
venditore devono
dichiarare il prezzo
dell'immobile, sulla
base del quale sarà
effettuata la
tassazione.
Occorre tenere
presente che, qualora
il valore dichiarato
nell'atto sia
inferiore ai parametri
previsti dalla legge,
è possibile andare
incontro al cosiddetto
accertamento di
maggior valore, con
tutto ciò che ne
consegue in termini di
contenzioso e di
eventuali sanzioni.
Viceversa,
l'amministrazione
finanziaria non può
rettificare il valore
dichiarato, se esso è
superiore a quello che
risulta dalla
moltiplicazione della
rendita catastale (già
attribuita o presunta)
per 100; ad eccezione
delle categorie
catastali A/10 e C/1
la cui rendita
catastale, invece, va
moltiplicata,
rispettivamente, per
50 e per 34. Dal '97,
però, tali valori
devono essere
ulteriormente
aumentati del 5%. |
Il pagamento
|
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Per le norme
antiriciclaggio sono
vietati i pagamenti in
contanti di importo
superiore a
20.000.000. Pertanto,
gli assegni per cifre
superiori dovranno
essere muniti
obbligatoriamente di
tutti gli elementi
richiesti (in
particolare la data e
il nome del
beneficiario) e muniti
della clausola "non
trasferibile". Le
conseguenze per
l'emissione di assegni
non completi di tutti
questi elementi sono
anche di natura
penale. Le spese del
contratto definitivo e
quelle accessorie sono
a carico del
compratore. Può
comunque essere
stabilita dalle parti
una diversa
ripartizione. La
tariffa notarile è
pubblica, stabilita
dallo Stato ed
integrata da delibere
dei Consigli notarili
di appartenenza. Essa
varia per importo
economico dell'atto e
può ulteriormente
variare in caso di
particolari difficoltà
nella preparazione e
redazione dell'atto.
Altri oneri certi sono
quelli fiscali:
imposte di registro,
ipotecarie e
catastali.
Il notaio può
informare l'acquirente
di tutte queste spese
che costituiscono una
parte obbligatoria
della somma destinata
all'acquisto. |
Dopo il rogito
|
|
|
|
Successivamente alla
stipulazione del
rogito il venditore
deve:
Comunicare alla
Questura, entro 48
ore, il trasferimento
dell'immobile. Nei
Comuni dove manca la
Questura la denuncia
deve essere inviata ai
Vigili Urbani oppure
al Sindaco. Le
sanzioni per la
mancata comunicazione
sono previste dalla
legge antiterrorismo
del 1978.
Compiti del compratore
sono:
-
Provvedere alle
volture dei
contratti quali
luce, telefono,
acqua e
gas.
-
Provvedere alle
variazioni
anagrafiche circa
l'indirizzo, la
tassa di
smaltimento
rifiuti, l'ICI ed
eventualmente la
residenza.
Dopo aver compiuto
tutti gli atti sopra
citati - vale a dire
trascorsi circa due o
tre mesi dal rogito -
si potrà ritirare
presso il notaio la
copia autentica
dell'atto di
compravendita. Questa
servirà prima di tutto
come prova della
proprietà e inoltre
come punto di
riferimento per le
dichiarazioni o gli
eventuali atti in cui
sono richieste le
coordinate
dell'immobile
(proprietà, metri
quadrati, dati
catastali).
|
Le
tasse
sulla
compravendita
|
|
|
Le tasse sul
venditore
|
|
L'onere fiscale per il
venditore riguarda le
spese da sostenere
per:
-
LA RELAZIONE
TECNICA
;
-
LA PRODUZIONE DI
EVENTUALI
CERTIFICATI
;
|
Tasse
dell'acquirente
|
|
Le imposte e le
relative aliquote che
gravano, da parte
dell'acquirente, su un
acquisto immobiliare
sono le
seguenti:
-
IVA
(10% - 3% se prima
casa)
-
IMPOSTA DI
REGISTRO
(7% - 3% se prima
casa - fissa Euro
168)
-
IMPOSTA
IPOTECARIA
(2% - fissa Euro
168 se prima
casa)
-
IMPOSTA
CATASTALE
(1% - fissa Euro
168 se prima
casa)
Se chi acquista lo fa
a titolo di abitazione
principale, deve
pagare il 4% di Iva e
le altre imposte in
misura fissa: Euro
336.
Se chi acquista non lo
fa a titolo di
abitazione principale,
deve versare l'Iva al
10% + Euro 504 delle
tre imposte fisse.
L'Iva si versa
direttamente al
venditore (che
emetterà
corrispondente
fattura) nelle
percentuali suddette,
mentre le altre
imposte fisse si
pagano al notaio
unitamente
all'onorario ed alle
altre spese notarili.
Se chi vende è un
privato, l'acquisto
non rientra nel campo
applicativo dell'Iva e
quindi restano da
pagare le altre tre
imposte accennate.
Semplificando si
tratta, quindi, di
pagare il 10%
complessivo, o il 3%,
+ Euro 336 se prima
casa. |
|
|
|
Chi acquista una prima
casa non di lusso
entro un anno dalla
vendita
dell'abitazione
principale per la
quale ha beneficiato
dell'applicazione
delle aliquote
agevolate (registro o
Iva al 4%) ha diritto
a uno sconto dalla
tassa di registro o
dall'Iva pari a quanto
corrisposto in
relazione al
precedente acquisto
agevolato. La norma è
contenuta nella legge
collegata alla
Finanziaria '99 (legge
n° 448/1998, art. 7,
comma 1) e vale per
gli acquisti
effettuati dopo il
primo gennaio '99 se
sono rispettati i
requisiti per la prima
casa (vedi la domanda
successiva) e
indipendentemente da
quando si era
acquistato la casa
venduta.
Lo sconto può essere
scomputato sulla
stessa imposta di
registro per il nuovo
immobile, per l'intero
importo delle imposte
di registro,
ipotecaria, catastale,
sulle successioni e
donazioni, oppure come
detrazione Irpef, ma
se si paga la cifra
intera senza usufruire
del beneficio non sono
previsti rimborsi. |
Requisiti
dell'immobile
|
|
|
|
Per poter usufruire
delle agevolazioni
prima casa l'immobile
deve:
-
NON ESSERE DI
LUSSO
(situazione in cui
ricade la gran
parte delle
abitazioni);
-
ESSERE UBICATO NEL
COMUNE IN CUI IL
PROPRIETARIO HA LA
RESIDENZA
o in quello in cui
svolge la propria
attività. Per i
cittadini emigrati
all'estero
l'immobile può
essere ubicato in
qualunque Comune
d'Italia.
Possono godere di
agevolazioni anche le
pertinenze (cantine,
garage e posti auto)
seppure acquistate
successivamente,
purché limitatamente a
una unità per tipo
(per esempio, un solo
garage e una sola
cantina). |
Requisiti del
proprietario
|
|
Le condizioni relative
al proprietario
sono:
-
Non deve essere
titolare neppure
per quote, anche
in regime di
comunione legale,
su tutto il
territorio
nazionale, dei
diritti di
proprietà,
usufrutto, uso,
abitazione e nuda
proprietà su altra
casa d'abitazione
acquistata da lui
o dal coniuge con
le agevolazioni
per la prima
casa.
-
Può anche avere
già usufruito
delle agevolazioni
per l'abitazione
principale, ma, se
si trova nelle
condizioni appena
esposte, può
usufruirne
nuovamente.
-
Anche i minori
possono conseguire
lo "sconto"
fiscale
nell'acquisto
dell'abitazione
principale. Lo ha
stabilito la Corte
di Cassazione
(sentenza n°
10247/1994).
Naturalmente la
dichiarazione di
possedere i
requisiti
necessari per
accedere alle
agevolazioni
saranno rese dai
genitori che
esercitano la
patria potestà, ma
saranno riferite
alla posizione
patrimoniale dei
minori-acquirenti.
-
Non deve essere
titolare
esclusivo, o in
comunione con il
coniuge, di
diritti di
proprietà,
usufrutto, uso e
abitazione su
altra casa
d'abitazione nel
Comune in cui
effettua
l'acquisto
agevolato;
-
In caso di
acquisto
dell'immobile da
parte di più
persone (ad
esempio, in
comunione di
beni), la presenza
dei requisiti per
accedere ai
benefici fiscali è
sufficiente anche
in uno solo degli
acquirenti
(sentenza della
Corte di
Cassazione n°
7762/1997), fermo
restando che tali
benefici si
applicano solo
sulla quota di
possesso di colui
che risponde ai
requisiti.
|
Tasse
sulla
proprietà
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Le principali tasse
che gravano sul
proprietario, o
qualunque altro
titolare di diritti
reali (usufruttuari,
possessori del diritto
di abitazione, di
superficie, ecc)
sono:
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IRPEF
; per determinare
quanto i
proprietari devono
pagare bisogna
fare riferimento
alla rendita
catastale
dell'immobile con
le tariffe
d'estimo
rivalutate al 5%.
Il valore espresso
in lire che ne
viene determinato
concorre alla
formazione del
reddito
imponibile.
L'aliquota
d'imposta varia in
base al reddito
complessivo
dichiarato dal
contribuente.
-
TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI
(TARSU)
; in base alla
legge n° 915/1982
ed al decreto
legislativo n°
507/1993 capo
terzo, entrati in
vigore dal 2000,
la tassa
smaltimento
rifiuti è
diventata un
corrispettivo per
un servizio
pubblico ed è
stata suddivisa in
due parti: una
quota fissa,
calcolata sui
metri quadri
dell'immobile e
sul numero delle
persone che vi
abitano, e una
quota variabile in
base all'effettiva
produzione di
rifiuti. Chi
autocertifica di
non utilizzare le
pertinenze del
proprio immobile
può evitare di
pagare la tassa su
queste
superfici.
ICI;
l'ammontare del
tributo si determina
moltiplicando la
rendita catastale
(rivalutata del 5%)
per i consueti
moltiplicatori (100
per le abitazioni, 50
per gli uffici, 34 per
i negozi) e quindi per
l'aliquota stabilita
ogni anno dal Comune
di appartenenza.
Caratteristica propria
dell'Ici è di essere
dovuta per l'anno
stesso in cui si paga.
Pertanto si comincia a
pagarla già
nell'anno
di acquisto e si
smette dall'anno in
cui si vende.
Scarica
la
guida
all'
acquisto
Per eventuali quesiti
potete inviare una
email. |
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Data: 06/01/2007 |
Fonte:
miaeconomia.it |
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Vademecum
contro
i falsi agenti
immobiliari |
Comprare
casa da oggi
diventa più
sicuro. Arriva
infatti un vero e
proprio
vademecum con il
chiaro intento di
mettere in guardia
i consumatori dai
falsi agenti
immobiliari
.
La
novità è che a
redigerlo è stata
la Fiaip, la
federazione
italiana agenti
immobiliari
professionali che
rappresenta circa
11mila agenti in
tutta
Italia.
Sono
cinque gli
aspetti che
ogni acquirente di
un immobile deve
osservare durante
le trattative,
sostengono dalla
Federazione.
Anzitutto,
l’abilitazione
professionale
dell’agente
immobiliare, come
si fa? “Semplice –
spiega Franco
Arosio, presidente
della Fiaip –
basta farsi
mostrare il
tesserino e
verificarne gli
estremi”. Già,
perché per
svolgere questa
professione ci si
deve iscrivere a
un apposito ruolo
tenuto presso le
Camere di
Commercio,
iscrizione che
avviene, sia per
chi svolge
l’attività privata
che per una
società, al
superamento di un
esame. Non solo,
l’agente
immobiliare deve
dotarsi di una
polizza
assicurativa
per responsabilità
professionale a
beneficio della
sua
clientela.
Attenzione,
dunque, agli
abusivi
:
chi non è iscritto
non può svolgere
l’attività e in
caso di
segnalazione
rischia di pagare
una multa tra i
500 e i 2mila
euro.
Pertanto,
geometri,
avvocati,
commercialisti e
architetti non
possono svolgere
l’attività di
venditore
immobiliare
a
meno che non
rinuncino
all’iscrizione nel
proprio
albo.
Secondo
la Federazione
degli agenti
immobiliari, i
consumatori devono
avere occhi aperti
anche sulla
modulistica. La
legge, infatti,
prevede che
l’agente
immobiliare
utilizzi appositi
moduli depositati
presso le Camere
di Commercio
perché proprio
queste vigilano
sulla correttezza
dei moduli usati.
Perciò, è molto
importante
controllare
accuratamente che
sui documenti di
incarico, proposta
di acquisto,
locazione vi siano
gli estremi di
deposito oltre ai
dati di iscrizione
all’albo
dell’agente
immobiliare.
Più scrupolosa
ancora la Fiaip,
che ha elaborato i
suoi moduli in
collaborazione con
le principali
associazioni di
consumatori.
L’intermediario
immobiliare deve
operare sempre con
correttezza, vale
a dire con
imparzialità ed
equidistanza dalle
parti. Per questo,
il primo compito
di ogni agente è
di fornire una
corretta
valutazione di
mercato
dell’immobile; nel
caso poi gli venga
affidato
l’incarico deve
accertarsi in
tempo della
situazione
giuridica,
urbanistica e
legale
dell’immobile e
deve poi
presentare al
possibile cliente
tutte le
informazioni in
suo possesso.
Senza per questo
tralasciare tutte
le informazioni
relative ai costi
e alle incombenze
fiscali e legali
che comporta la
compravendita.
Per
quanto invece
riguarda il
compenso, non
esiste una legge
che stabilisca
l’importo della
provvigione, che
viene perciò
decisa liberamente
tra cliente e
agente; tuttavia,
le camere di
commercio
periodicamente
redigono degli
importi
indicativi. Dal
2007 poi la
provvigione pagata
sarà detraibile
dalle imposte fino
alla concorrenza
di mille euro,
mentre
tra
le misure
anti-evasione, è
stato di recente
imposto di
dichiarare il
compenso percepito
negli atti di
vendita con i
relativi dati di
iscrizione al
ruolo degli agenti
immobiliari in
modo da evitare
che l’attività di
intermediazione
possa venire
esercitata da
abusivi.
Insomma,
poche regole da
seguire, ma
efficaci per
evitare
fregature.
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In
conclusione
:
1)
rifiutatevi sempre di pagare "in
nero", senza che il Notaio citi nell'
atto l' intervento dell' agente
immobiliare, magari con il miraggio di
"risparmiare l' IVA", anche perchè
tali costi sostenuti, potranno essere
detratti in caso di vendita successiva
dell' immobile, ad abbattimento della
eventuale
plusvalenza.
2) esigete
sempre di verificare il tesserino
della persona con cui trattate,
essendo frequenti i casi di
"prestanome"; ovvero fate la
trattativa con un NON agente
immobiliare, poi vi fatturerà un
agente autorizzato; anche in questo
caso NULLA è dovuto, essendoci anche
gli estremi per una denuncia penale,
poichè ha fatto credere o ha lasciato
fraintendere che fossero accompagnati
non solo da un agente immobiliare, ma
addirittura da un altra persona
(millantato credito, appropriazione
indebita di identità,
truffa).
3) Non
esitate a denunciare tutti gli abusi e
comportamenti illeciti, segnalandoli
alla Camera di Commercio di
competenza, alla Guardia di Finanza,
ed ai Carabinieri.
Cosi
facendo farete un favore a voi stessi,
ad altri che potrebbero trovarsi loro
malgrado in una situazione analoga, ed
a tutti gli Agenti Immobiliari onesti,
che con competenza e dedizione
svolgono il proprio lavoro anche e
soprattutto nel Vostro
interesse.
Grazie. |
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