News Immobiliari n.3
 


Studio Immobiliare Musco
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 In evidenza


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Capri, un appartamentino
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iscritto alla FIAIP

 

nulla
è dovuto per intermediazione
a chi non è regolarmente iscritto all' albo degli agenti immobiliari.
Somme eventualmente percepite devono essere prontamente restituite.
legge 39/89

Da notare che
vige l' assoluta incompatibilità di iscrizione all' albo di soggetti già iscritti in altri albi professionali,
ad. esempio
geometri, avvocati, ragionieri e simili. Pertanto nulla è dovuto loro a titolo di intermediazione.
legge 39/89 

 come difendersi da tali infondate pretese

 

03 luglio 2009   -  news immobiliari n. 03

 

 

 

IVA AL 10% PER RISTRUTTURAZIONE NEI CENTRI STORICI

R.M. 17.02.2009, n. 41/E

Si applica l’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di recupero realizzati da un’impresa di costruzioni nel centro storico di un Comune, a condizione che gli stessi siano riconducibili alle categorie di interventi per le quali è previsto il beneficio. In particolare, il n. 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della L. 457/1978, concernenti interventi di: restauro e di risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d); ristrutturazione urbanistica (lett. e).

 

LIMITI AL CONDONO EDILIZIO

Corte Cost. sent 27.02.2009, n. 54

 

La Corte Costituzionale ha precisato che non è possibile beneficiare delle disposizioni in tema di condono edilizio se gli illeciti sono riferibili a costruzioni ubicate in aree vincolate.
Si afferma, inoltre, che le Regioni (nel caso di specie la Basilicata) non possono ampliare gli interventi ammessi al condono edilizio, ossia prevedere sanatorie più ampie rispetto a quelle previste dalla legisla-zione statale.

 

 

DECADENZA AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Cass. sent. 29.12.2008, n. 28880

 

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", la decadenza dal beneficio, comminata dalla normativa succedutasi nel corso del tempo, nell'ipotesi di vendita dell'immobile prima del compimen-to di un quinquennio dall'acquisto, è stata esclusa nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abi-tazione principale entro un anno dall'alienazione di quello acquistato fruendo dell'agevolazione in parola. 
Pertanto, in caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici "prima casa" anteriormente al compi-mento del quinquennio, il termine triennale per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'agevola-zione decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione.

 

 

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" E RESIDENZA DEL CONIUGE

Cass. sent. 3.12.2008 n. 2109

 

La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del beneficio "prima casa", è sufficiente che anche uno solo dei coniugi abbia la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, purché essa coincida con la "residenza familiare".

 

 

MANCATO TRASFERIMENTO RESIDENZA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

C.T.P. Pisa sent. 26.01.2009, n. 5

 

Ove il contribuente, nell’atto di acquisto immobiliare, al fine di usufruire dell’agevolazione "prima casa", abbia dichiarato l’intenzione di acquisire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data dell’acquisto, egli non decade dall’agevolazione goduta se non può trasferirsi nel Comune per ragioni di forza maggiore.


Napoli, 200mq - zona Agnano
   

Nella prestigiosa villa Montespina, con ampio giardino privato, 3 posti auto interni +1 nel parco condominiale, Appartamento indipendente
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cameretta, salone, cucina, terrazzo,
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Nel verde, panoramico sul mare.

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Ottima viabilità, mezzi pubblici e tangenziale nelle immediate vicinanze.

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Napoli, 140mq a Marechiaro
   

 

Interesssante appartamento in prestigiosa villa, ca. 140mq,
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Milano, 65mq ai Navigli
   

 

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www.studiomusco.it           email: enzo@studiomusco.it