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In evidenza
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iscritto alla FIAIP al n.21619

nulla
è dovuto per intermediazione a chi non è
regolarmente iscritto all' albo degli agenti immobiliari. Somme eventualmente
percepite devono essere prontamente restituite. legge 39/89
Da notare
che vige l' assoluta incompatibilità di iscrizione all' albo di soggetti già
iscritti in altri albi professionali, ad. esempio geometri, avvocati, ragionieri e
simili.
Pertanto nulla è dovuto loro a titolo di
intermediazione. legge 39/89
come difendersi da tali infondate
pretese
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qui:
http://www.studiomusco.it/info.html
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| 12 luglio 2009 - news immobiliari n.
04 |
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Locazioni: migliorata la normativa per stranieri
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C'è reato solo se lo straniero è irregolare
al momento della stipula o del rinnovo del
contratto |
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Perché si configuri in capo al proprietario di casa il reato di
locazione a straniero privo di titolo di soggiorno, la
condizione è che la situazione di irregolarità dell’inquilino sussista al
momento della stipula o del rinnovo del
contratto.
E’ quanto stabilisce la legge
in materia di sicurezza in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così
correggendo la norma introdotta un anno fa, la cui imperfetta formulazione aveva
dato luogo a forti incertezze interpretative, manifestatesi anche attraverso
contraddittori provvedimenti dei giudici.
A
segnalare la novità è la Confedilizia: con la formulazione
sinora vigente – ricorda l’Organizzazione storica dei proprietari di casa – il
problema che si presentava era quello del rapporto fra durata dei contratti di
locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una
durata massima di due anni (salvo rinnovo), ci si chiedeva in quali conseguenze
sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per
un periodo superiore e, in caso positivo, quali strumenti avesse per non subire
sanzioni nel caso in cui il permesso del proprio inquilino fosse stato revocato
ovvero non fosse stato rinnovato.
La nuova formulazione della norma chiarisce
ora che con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito
“chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione”. Con ciò per
l’appunto precisando che il reato si configura esclusivamente qualora lo
straniero/inquilino sia in una situazione di irregolarità all’atto della stipula
o del rinnovo del contratto di locazione. Qualora, invece, lo straniero sia
provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo
in corso di locazione non determinano nel proprietario alcuna
responsabilità.
Quella segnalata è l’unica innovazione
introdotta dalla nuova legge. Resta quindi ferma la confisca dell’immobile, a
meno che questo non appartenga a persona estranea al reato.
Roma, 6 Luglio
2009 |
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Prescrizione biennale
delle spese condominiali e limite al pagamento anticipato del canone di
locazione
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Abrogate le relative
norme |
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Stop al limite di due anni entro cui il
proprietario poteva chiedere il rimborso delle spese condominiali poste a carico
dell’inquilino. Cancellata anche la norma che stabiliva un limite massimo di tre
mesi al pagamento anticipato del canone di locazione.Lo segnala la Confedilizia,
precisando che si trattava di previsioni – ora espressamente abrogate –
contenute in provvedimenti che regolavano in via transitoria una materia, quella
della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della legge
sull’equo canone, ma che la giurisprudenza considerava ancora in vigore.
L‘applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni, invece,
non consentiva alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento
della pigione, in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso
dall’abitativo. |
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Casa: scendono le
compravendite, ripresa prevista nel 2010 |
Tecnoborsa: 'Il mercato si
e' contratto ma non si e' avuto il crollo degli altri paesi perche' in Italia il
mattone e' il bene rifugio per eccellenza, l'ultima cosa che si
vende. |
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I prezzi delle case in Italia 'continueranno probabilmente a
scendere nel corso del 2009' lo prevede l'Ocse, l'organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico, che registra un calo dell'1,1% nel
2008, aggravato nell'ultimo trimestre che segna un -2,9%. Inoltre gli
investimenti immobiliari nei paesi dell'organizzazione, sottolineano da Parigi,
'probabilmente scenderanno ad un tasso annuo di oltre il 10%, con cali
particolarmente consistenti negli Usa, in Giappone, Nuova Zelanda, Islanda,
Irlanda e Spagna, i paesi dove il calo di valore degli immobili si aggira
intorno ai dieci punti percentuali. L'Italia quindi non e' uno dei paesi
piu' colpiti ma, anzi, ha registrato uno
dei passivi minori tra i paesi Ocse, con l'unica eccezione della Svizzera
dove i prezzi continuano a crescere, seppur di
poco. |
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In Liguria scatta la
certificazione energetica per gli immobili |
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Dal mese di Maggio in Liguria l’attestato energetico è
obbligatorio per la compravendita o la locazione di immobili dove la regione
costiera risulta ancora una volta pionieria sulla strada normativa della
certificazione energetica degli edifici. A partire dal
22 agosto 2008 non è più necessario, per la normativa nazionale, allegare agli
atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici, a pena di nullità,
l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica. La Regione Liguria
ha peraltro legiferato in merito con successivi provvedimenti (i principali: L.
Reg. 22/2007 – Reg. 6/2007 – L. 14/2008 – L. Reg. 42/2008 – Reg. 1/2009) i
quali, in sostanza, dispongono che, pur non essendo obbligatorio allegare
all’atto di trasferimento la certificazione, è necessario averne dotato
l’immobile. E quindi una legge regionale in sostanza impone di verificare il
fabbisogno totale di energia di appartamenti, negozi, magazzini e
scuole.
La verifica dell’adempimento potrebbe essere
effettuata dal notaio (pur non essendo specificamente richiesta) in sede di
rogito e, in caso di inadempienza, si potrebbero verificare le seguenti ipotesi:
- il notaio non stipula – ipotesi forse estrema ma verosimile,
con disguidi e possibili danni;
- l’acquirente si rifiuta di rogitare in mancanza della
certificazione – ipotesi, invero, anch’essa azzardata in quanto la norma, con
evidente poca chiarezza, prevedrebbe la possibilità di consegnare la
certificazione dell’immobile all’acquirente anche in tempi successivi al rogito;
- l’acquirente chiede un indennizzo – ipotesi verosimile se
avanzata al momento della stipula, per non rinviare l’atto. Allo stato non si
può dare una risposta esaustiva ma parrebbe che l’obbligazione in capo al
venditore non sia trasferibile tramite patto.
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Secondo Fiaip Liguria possiamo quindi ad oggi trarre
le seguenti conclusioni:
- Pur non essendo necessario allegare la certificazione all’atto
di trasferimento, dall’8 maggio 2009 sarà obbligatorio averla predisposta anche
per gli edifici esistenti (stabili interi) e di dimensioni inferiori ai 1000
mq., dal 1° luglio 2009 anche per tutte le singole unità immobiliari .
- Il mancato adempimento potrebbe determinare responsabilità
civile dell’alienante nei confronti dell’acquirente.
- Per gli atti stipulati fino a tutto il 26 novembre 2008, rimane
ferma la previgente disciplina (con la relativa possibile sanzione di nullità
per il caso di mancata allegazione dell’attestato all’atto): l’abrogazione non
ha, infatti, efficacia retroattiva.
- Sono esclusi dall’obbligo: gli immobili sottoposti al “Codice
dei beni culturali e del paesaggio” nei casi in cui le prescrizioni normative de
quo ne possano alterare in modo inaccettabile l’aspetto; in alcuni casi
particolari i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali; i
fabbricati isolati con superficie netta calpestabile inferiore a 50 mq.; gli
immobili riscaldati in modo residuale con impianti installati a fini produttivi.
- L’obbligo di dotare l’immobile della certificazione si estende
agli immobili locati, al momento della stipula del contratto, pur non vigendo
più l’obbligo di renderne disponibile copia al conduttore. Ne consegue che
operativamente sarà cautelativamente opportuno predisporre articolato
all’interno del contratto di locazione ove il locatore confermi di aver
ottemperato a tale adempimento e ciò al fine di evitare responsabilità in capo
dell’agente immobiliare per non aver avvisato le parti o aver controllato con
l’ordinaria diligenza dovuta.
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