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Studio Immobiliare Musco
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26 luglio 2009   -  news immobiliari n. 06

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 1.7.2009

Studio Cons. Naz. Notariato  334/2009

A partire dal 1.07.2009, nelle Regioni che non hanno ancora emanato una propria normativa in materia di certifica-zione energetica degli edifici, l’immobile può essere dotato di attestato anche dopo il rogito.

 

• La sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15, c. 7 del D. Lgs. 192/2005, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

 

• In sede di contrattazione al notaio potrebbe pertanto essere dichiarato che:

1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:

                a) consegnare l’AQE all’acquirente;

                b) non consegnare l’AQE all’acquirente poichè già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione, il notaio informerà della san-zione amministrativa prevista dall’art. 15, c. 7 del decreto;

                 

2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, sa-ranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE. Tale pattuizione non è di ostacolo alla sanzione amministrativa di cui all’art. 15, c. 7, in capo al costruttore, destinata comunque a perseguire il comportamento di quest’ultimo se si è pattuito di accollare al compratore l’obbligo di dotazione.

 

• Con il decreto firmato il 3.07.2009 dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, sono disciplinate le linee guida relative al certificato energetico degli edifici.

 

• Con il decreto sopra richiamato, conseguentemente, sarà uniformata la disciplina a livello nazionale - anche nelle Regioni che ancora non hanno legiferato in materia - sulla certificazione energetica: in sostanza, scomparirà l’attestato di qualificazione energetica (A.Q.E.) per lasciare spazio all’attestato di certificazione energetica (A.C.E.).

 

 

  

PREZZO-VALORE E ATTO NOTARILE INTEGRATIVO

R.M. 9.06.2009, n. 145/E

 L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che se la tassazione con il principio del prezzo-valore (cioè sulla base della rendita catastale) non è esplicitamente richiesta nel contratto a cui deve essere applicata, l’atto stesso è tassato secondo le regole ordinarie, ossia in base al valore corrente del bene immobile oggetto di trasferimento, senza poter ricorrere ad un atto integrativo nel quale formulare la richiesta.



FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA ALLE PARTI COMUNI

Corte Giust.Ue sent. 11.06.2009, n. C-572/07

 

La fornitura agli inquilini del servizio di pulizia delle parti comuni dell’edificio, fatturato separatamente, non costituisce prestazione accessoria a quella di locazione e non può beneficiare, pertanto, dell’esenzione da IVA prevista per gli affitti di immobili.

 

 

 

ABROGAZIONE ACCERTAMENTI IMMOBILIARI AUTOMATICI SULLA BASE DI VALORI OMI

Art. 24 Legge Comunitaria 2008

                La legge Comunitaria 2008, in adeguamento alle disposizioni Ue, provvede a modificare il concetto di valore normale ai fini IVA. È stabilito che per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

                 

                La legge Comunitaria 2008 ha, inoltre, abrogato la possibilità di effettuare la rettifica fiscale sulla base del valore normale degli immobili trasferiti, i cui criteri sono fissati sulla base dei valori Omi (Osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio). Pertanto, in base a tale modifica, gli atti di accertamento dei trasferimenti immobiliari, non possono basarsi più sul semplice richiamo ai valori dell’Omi, sia ai fini IVA sia per le imposte sui redditi. La novità ha effetto anche sui procedimenti in corso.




nulla
è dovuto per intermediazione
a chi non è regolarmente iscritto all' albo degli agenti immobiliari.
Somme eventualmente percepite devono essere prontamente restituite.
legge 39/89

Da notare che vige l' assoluta incompatibilità
di iscrizione all' albo di soggetti già iscritti in altri albi professionali,
ad. esempio
geometri, avvocati, ragionieri e simili.
Pertanto
nulla è dovuto loro a titolo di intermediazione.
legge 39/89

come difendersi da tali infondate pretese

          

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