Canone di affitto minimo

Forse non lo sapevi, ma esiste un Canone di affitto minimo per non subire un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

E’ importante applicarlo per non essere sottoposti ad accertamento fiscale automatico da parte dell’agenzia delle entrate ai fini dell’imposta di registro voluta dal Fisco. Si calcola attraverso una formula spiegata di seguito e va controllato il valore ed applicato in sede di stipula del contratto di locazione.

Su quali immobili è possibile applicare il valore minimo del canone di affitto?  A tutti gli immobili di tipo abitativo e quindi inseriti nelle categorie catastali A esclusi gli A10.

Per non essere accertati automaticamente dal fisco ai fini delle imposte di registro In pratica il legislatore fiscale definisce un valore del canone di affitto minimo dato almeno dal 10% del valore catastale calcolato sulla base della valutazione automatica. Vi starete domandando chi in passato affittava a meno del 10% della rendita catastale un immobile? Se hanno fatto una legge apposta significa che c’era chi per omettere materia imponibile o semplicemente in buona fede voleva concedere un canone di affitto molto basso ad un amico o parente e lo faceva. Se andate sotto, in automatico l’Agenzia delle Entrate vi richiederà la maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.

Tuttavia esiste anche un altro valore minimo che però è più attinente alla realtà e che può aiutarvi nella fissazione del prezzo e si calcola prendendo come riferimento il maggiore tra canone di locazione ridotto del 15%  ed il 10% del valore catastale calcolato secondo l’articolo 52 comma 4 del testo unico delle imposte di registro.

Canone minimo di locazione

Ai fini della potenziale evasione fiscale e della conseguente attività di accertamento fiscale il Legislatore fiscale ha introdotto dei meccanismi automatici di compliance per indurre il contribuente a dichiarare almeno un canone minimo al di sopra del quale sarà salvo dall’attività di accertamento.

Esiste infatti una auto limitazione all’attività di accertamento e verifica dell’agenzia delle entrate nel caso in cui per il pagamento dell’imposta di registro per la registrazione del canone di affitto si stipuli un contratto di locazione ad uso abitativo con canone concordato, ossia ex artt. 2, comma 3 e 4 e articolo 4 della Legge 431 del 1998 nei comuni ad alta densità abitativa.

I canoni concordati possono avere un durata:

  • 3 anni +2
  • durata compresa tra un anno e 18 mesi (questi ultimi si chiamano contratti concordati di durata transitoria)
  • durata compresa tra 6 mesi e 3 anni (durata transitoria).

Per queste tipologie di contratti l’inibizione del potere di accertamento si ferma laddove si dichiari un canone annuo di locazione almeno pari al 10% del valore catastale automatico (rendita catastale x moltiplicatore). Dovrete quindi da una parte prendere il canone di locazione annuo del contratto; se inferiore all’anno prenderete anche solo la quota parte corrispondente di quel 10% del valore catastale. Se parliamo per esempio di un contratto di sei mesi non dovrete prendere il 10% del valore catastale ma solo la metà ossia il 5%.

Per i contratti di durata transitoria il valore catastale deve essere naturalmente riparametrato in base ai mesi.