Intestare un immobile ad un figlio minorenne.
Come prima cosa per procedere serve l’autorizzazione del giudice tutelare.
Si tratta, infatti, di un atto di amministrazione straordinaria in favore del minore il cui via libera può essere richiesto direttamente dal notaio, oppure al tribunale come atto di volontaria giurisdizione.
Non è possibile, ovviamente, intestare al minore il mutuo per l’acquisto della casa, visto che le banche pretendono la maggiore età tra i requisiti del mutuatario. Il mutuo sarà, quindi, necessariamente intestato ai genitori che, di conseguenza, non potranno portare in detrazione né le spese, né gli interessi passivi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, la detrazione del mutuo è ammessa solo per chi risulta contemporaneamente intestatario del contratto di mutuo e dell’immobile.
È, invece, possibile per i genitori usufruire dei benefici per l’acquisto della prima casa anche se possiedano già degli altri immobili. Si tratta del pagamento con aliquota ridotta al 3% dell’imposta di registro o dell’Iva e il pagamento in misura fissa delle imposte catastali o ipotecarie, che insieme permettono di avere un risparmio notevole rispetto a quelli previsti per la seconda casa.
Occorre poi considerare che intestando la piena proprietà al minorenne, al compimento dei 18 anni, il figlio potrà vendere la casa senza che i genitori possano opporsi. E, dal momento che le agevolazioni possono essere richieste una sola volta per una sola cosa, intestando una proprietà al minore in futuro non si potranno più richiedere per un’altra casa.
Sempre in tema di dichiarazione dei redditi, va detto che fino al raggiungimento della maggiore età dell’intestatario, i genitori avranno l’usufrutto della proprietà e dovranno denunciare l’immobile tra le loro tasse, pagando le imposte sulla stessa come seconda casa nel caso in cui non abbiano lì la residenza e siano già in possesso di altre abitazioni.
Infine, bisogna ricordare che acquistando la casa al figlio minore si effettua una donazione. Atto che potrebbe essere impugnato da un eventuale secondo figlio nel caso in cui i genitori non provvedano a donare anche a lui la stessa somma.